Il trasporto pubblico locale

di Massimiliano Lombardo

SOMMARIO:
1.  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  LOCALE, TRA DIRITTO COMUNITARIO, DISCIPLINA GENERALE E LEGGI  REGIONALI  –  1.1. INQUADRAMENTO GENERALE; 1.2. LA NORMATIVA NAZIONALE;  1.3. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 325/2010; IL  REGOLAMENTO CE 1370/2007. 2. IL REGIME TRANSITORIO

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1.  Organizzazione e gestione del servizio di trasporto pubblico locale, tra diritto comunitario, disciplina generale e leggi regionali.

1.1. Inquadramento generale

Con l'espressione Trasporto Pubblico Locale (TPL) si intende l'insieme delle diverse modalità di trasporto pubblico (autobus, filobus, metropolitana,  tram, treno, etc) che, su scala urbana ed extraurbana, consentono l'esercizio del diritto alla mobilità dei cittadini su scala locale (urbana, provinciale e regionale).
La specialità del settore è stata riconosciuta già nel Trattato di Roma, che ai trasporti ha dedicato il Titolo IV (ora Titolo V del Trattato CE), ed in particolare l’articolo 77 (ora art. 73), che ha previsto espressamente la compatibilità con il Trattato degli aiuti richiesti dalla necessità del coordinamento dei trasporti, ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
In ambito nazionale, la particolare attenzione rivolta al servizio del trasporto pubblico locale è direttamente correlata al riconoscimento giuridico della “libertà di trasporto”, desumibile dall’art. 16 della nostra Costituzione, che, nel prevedere la “libertà di circolazione”, delinea un generale diritto della persona quale espressione di una congerie di esigenze e di finalità (al lavoro, alla salute, allo studio, alla vita di relazione ed a partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del paese), volte a garantire la piena mobilità dei cittadini e vincolanti lo stesso pubblico potere, chiamato ad assicurarne l’attuazione mediante mezzi adeguati e sufficienti.  L’intervento pubblico nel settore ha trovato ragione nell’esigenza di assicurare a tutti il servizio, specie nei suoi segmenti strutturalmente non remunerativi, stante anche l’onerosità della duplicazione delle reti, che il privato, in base a logiche di mero mercato, non sarebbe indotto ad assumere.

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