Liberalizzazione e “pubblicizzazione” dei servizi pubblici locali nel D.L. 1/2012

di Massimiliano Lombardo e Francesca Scura

“Luci” ed “ombre” si alternano nel recente D.L. 1/2012 (cd “Decreto Liberalizzazioni”) che, all’art. 25, rubricato “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali”, modifica ed integra l’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, recante la disciplina dell’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Appaiono, per un verso, fedeli ai conclamati obiettivi di promozione della concorrenza e riduzione dei monopoli pubblici le nuove misure volte al potenziamento dei poteri dell’Antitrust in ordine alla cd. “delibera quadro” (la formulazione dell’art. 4, comma 3, cit. stabilisce – per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – la sottoposizione obbligatoria della verifica e del relativo schema, ivi previsti, al parere preventivo dell’AGCM); la riduzione della “soglia di legittimità” dell’affidamento in house da 900.000 a 200.000 euro annui (art. 4, comma 13, cit.); l’inclusione del servizio di trasporto ferroviario regionale nell’ambito applicativo della disciplina generale in esame; il riferimento, quale contenuto obbligatorio del bando di gara e metro di valutazione dell'offerta, a parametri volti all’efficientamento e al conseguimento di “economie di gestione” (art. 4, comma 11, lett. b-bis, cit.); la previsione – in linea con quanto auspicato dall’AGCM (AS n. 901/2012) - di obblighi di trasparenza per i gestori in ordine ai dati necessari al fine della redazione dei bandi (art.  25, commi 4  e 5, D.L. 1/2012).

Incidono significativamente, inoltre, sulla gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica nonché sulla “virtuosità” degli enti affidanti – sebbene non riguardino direttamente il testo dell’art. 4 cit. – le disposizioni contenute nell’art. 3-bis, che il Decreto Liberalizzazioni ha inserito nel D.L. 138/2011, relative all’organizzazione obbligatoria del servizio in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori a quella provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

Per altro verso, tuttavia, incombono come ombre sul disegno liberalizzatore perseguito dal legislatore - fino al punto da limitarne la coerenza complessiva -  le modifiche apportate dall’art. 25 del Decreto in esame alla disciplina del regime transitorio di cui al citato art. 4, comma 32, avente ad oggetto gli affidamenti in essere che non siano conformi alle nuove prescrizioni normative.

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