Cauzione provvisoria. Art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e D.M. n. 123/2004: disciplina generale e applicazione in caso di proposta spontanea nel Project Financing

di Massimiliano Lombardo

1. Premesse

Quando incertezze e lacune normative si riverberano a livello operativo ponendo dubbi applicativi in riferimento ad una o più norme disposizione, compito dell’operatore del diritto è trovare l’interpretazione corretta delle stesse, mitigando la ratio del legislatore sottesa e l’esigenza di chiarezza richiesta.

È questo il caso della previsione di cui all’art. 153, comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006 (cd. Codice dei Contratti) - di recente modificata dall’art. 4 comma 2, lett. q) del D.L. 70/2011 convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106 – nella quale, in caso si presentazione di una proposta spontanea relativa alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, si chiede al proponente di corredare la proposta con una cauzione provvisoria ex art. 75 Codice dei Contratti.

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