Il Consiglio di Stato fa il punto sui consorzi “a geometria variabile”

di Francesca Scura

Premesse

E’ assai diffusa, nella prassi, la costituzione di consorzi e di società consortili da parte di più imprese che intendano creare tra loro legami strettamente funzionali alla partecipazione congiunta alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

Il ricorso allo strumento consortile è stato quindi più volte al centro dell’attenzione delle Autorità di settore nonché della giurisprudenza amministrativa, in particolare per quanto attiene agli aspetti correlati alla garanzia di concorrenza e di par condicio tra i concorrenti nelle procedure pubbliche.

Distinto, sul piano civilistico, dall’associazione temporanea di impresa, il soggetto consortile viene ad essere assimilato dal legislatore del2006 aquest’ultima ed assoggettato ad una disciplina in parte comune, proprio in sede di definizione dei soggetti ammessi a partecipare alle gare e della relativa qualificazione (artt. 34 e 37 del Codice dei Contratti Pubblici).

In particolare, entrambe le figure – a cui sovente si ricorre per la flessibilità e provvisorietà del legame così creato - sono assoggettate dalla legge ad uno stringente divieto di modificazione soggettiva.

La recente decisione dell’Adunanza Plenaria passa in rassegna la giurisprudenza formatasi con riguardo a tale divieto, evidenziandone le lacune e i “punti di forza”.

 

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