I vincoli derivanti dalla “spending review” a carico delle società pubbliche “strumentali”

di Massimiliano Lombardo

1. Premessa.

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 9 (cd. “spending review”), convertito in legge n. 135 del 14 agosto 2012, all'art. 4 ha introdotto importanti novità riguardanti le società partecipate dagli Enti locali, prevedendo in particolare una serie di interventi di razionalizzazione nel settore delle società produttrici di servizi rivolti a soddisfare esigenze delle stesse amministrazioni, vale a dire i c.d. “servizi strumentali”. L’art. 4, rubricato Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, nel quadro di un più generale intervento normativo volto alla riduzione ed all’efficientamento della spesa pubblica, interviene a porre ulteriori limitazioni e vincoli alla detenzione di partecipazioni societarie in capo alle pubbliche amministrazioni per l’erogazione di servizi strumentali, dopo l’art. 13 D.L. 223/2006 (cd. “decreto Bersani”, conv. in L. 246/2006), l’art. 3 commi 27 e ss. L. 244/2007 (“Finanziaria 2008”) e l’art. 14 comma 32 D.L. 78/2010.

La norma in commento si riferisce esclusivamente alle “società che prestano servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni”, dunque senza dubbio soltanto a quelle società che producono beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione.

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