Il Sole 24 Ore – 26 marzo 2013 “Contratti misti, decide la qualità”

Massimiliano Lombardo

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° marzo 2013 ha escluso dall'ambito oggettivo di applicazione della norma sulla solidarietà fiscale prevista dall'articolo 13-ter decreto legge 83/2012, tra gli altri, gli appalti di fornitura di beni, argomentando che tale tipologia contrattuale, sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista negli altri commi 28 e 28-bis che invece richiamano esclusivamente l'appalto di opere o servizi.
Si pone però un problema interpretativo in presenza dei "contratti misti", nei quali cioè figurano prestazioni sia di forniture, che di lavori o di servizi. Si fa riferimento in particolare alla fattispecie disciplinata dalle norme pubblicistiche dell'articolo 14 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui è considerato "appalto pubblico di forniture" un contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. A differenza che per i contratti misti di servizi, per i quali il Codice prevede un criterio quantitativo (l'appalto è considerato di servizi se il valore di questi supera il valore dei prodotti oggetto del contratto), per le forniture, nell'ottica del fedele recepimento delle direttive comunitarie, si ricorre a un criterio "qualitativo-funzionale". 
Per individuare l'oggetto degli appalti misti di lavori e forniture, e quindi per conseguenza l'applicazione o meno del regime di solidarietà di cui all'articolo 13-ter, rileva il carattere accessorio o meno delle prestazioni e non tanto l'incidenza economica proporzionale dei lavori.
Secondo il legislatore la differenza tra il contratto di appalto e quello di compravendita (che costituisce il presupposto della fornitura) si desume dalla prevalenza, non tanto quantitativa quanto funzionale della fornitura della materia (vendita) ovvero della prestazione relativa al lavoro (appalto d'opera). 
Come indicato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione n. 81 del 6 ottobre 2011) ai fini della individuazione della normativa applicabile occorre sempre fare riferimento al criterio basato sulla valutazione della prevalenza funzionale delle rispettive prestazioni, nel senso che quando l'appalto è funzionale alla realizzazione o alla modificazione di un'opera di ingegneria civile si applica la normativa dei lavori pubblici quale sia l'importo economico della fornitura e del lavoro; viceversa è configurabile un contratto di fornitura con posa in opera nel caso in cui con il contratto di fornitura si intenda conseguire una prestazione avente per oggetto una merce, un prodotto, che autonomamente soddisfano il bisogno per la loro stessa natura. In tal caso gli eventuali lavori di posa e installazione del bene fornito sono di carattere accessorio e strumentale rispetto all'uso dello stesso.
Quanto detto vale anche per l'ipotesi del "nolo a caldo", in cui il locatore mette a disposizione dell'imprenditore, oltre al bene venduto, anche un proprio dipendente con una specifica competenza nel suo utilizzo. Anche in tale caso, come riconosce la Cassazione (sentenza 109/2012), il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene. Rilevante, ai fini che qui interessano, è la distinzione tra "nolo a caldo" e contratto di appalto. In tale ultimo caso, l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera e a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione e il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario (nolo a freddo) ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo (nolo a caldo), senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione. Tale esclusione è riconosciuta dalla direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro che, con interpello n. 2 del 27 gennaio 2012, afferma che «disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo».
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