I servizi pubblici di rilevanza economica

La distinzione tra servizi pubblici di rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.  La disciplina applicabile ai servizi privi di rilevanza economica.  

Indice 
1.  La distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica
2.  La disciplina applicabile ai servizi privi di rilevanza economica

1. La distinzione tra servizi pubblici a rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.

La L. 28 dicembre 2001, n. 448, modificando l’art. 113 TUEL, ha inserito l’art.  113bis che ha introdotto la distinzione tra servizi “di rilevanza industriale” e servizi “privi di rilevanza industriale”, assoggettando i primi al regime di concorrenza attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e prevedendo per i secondi l’affidamento diretto.
In seguito, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertito nella Legge 24 dicembre 2003 n. 350), ha sostituito alla distinzione tra servizi pubblici di rilevanza industriale/non di rilevanza industriale quella tra servizi pubblici “a rilevanza economica” e servizi pubblici “privi di rilevanza economica”, con ciò mostrando l’intento di superare la distinzione dei servizi pubblici basata esclusivamente sul modo tecnico in cui il servizio pubblico viene prodotto, cioè sul suo carattere strutturale e di produzione.
Il testo dell’art. 113 bis prevedeva, (prima di essere sottoposto al vaglio della Consulta)  la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico controllate dagli enti locali, ovvero, in caso di  modeste dimensioni del servizio o caratteristiche che lo rendessero opportuno, in economia, confermando la possibilità di affidamento diretto dei servizi culturali anche ad  associazioni e fondazioni costituite o partecipate  dagli enti stessi. L’art. 113 bis del d.lgs. n. 267/2000 costituiva, infatti, norma derogatoria e di carattere eccezionale consentendo di affidare in concessione pubblici servizi ad uno specifico soggetto economico (la società a capitale interamente pubblico) senza dover ricorrere alle procedure di evidenza pubblica che, altrimenti,
dovrebbero necessariamente connotare l’affidamento in concessione di un pubblico servizio, indipendentemente anche dall’operatività o meno, nel settore specifico di cui si tratta, delle norme o dei principi di fonte comunitaria.

Continua a leggere qui.